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La Corte penale si allinea al principio già espresso in sede civile l'etilometro va tarato e revisionato e grava sulla pubblica accusa l'onere di provare il regolare funzionamento dell'apparecchio
Ne consegue che, in assenza di revisione periodica, le misurazioni effettuate non posso considerarsi valide e non spetterà alla difesa di parte la difficile (se non impossibile) dimostrazione circa eventuali malfunzionamenti dell'apparecchio.
Tuttavia, la prova del malfunzionamento dell'etilometro appare difficoltosa, tanto più se si considera che la disponibilità dell'apparecchio è in capo alla Pubblica Amministrazione.
In materia è poi intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 113/2015), dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 45, co. 6 d.lgs. 285/1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (autovelox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Ancora, si faceva gravare sulla P.A. l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali nel giudizio di opposizione, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.
Gli Ermellini si allineano al canone di razionalità pratica seguito dalla Consulta che, sottolineando la soggezione di qualsiasi apparecchio, specie se elettronico, a invecchiamento e a variazioni delle sue caratteristiche, riteneva "intrinsecamente irragionevole" la mancata sottoposizione a manutenzione, incidendo l'obsolescenza e il deterioramento sull'affidabilità delle apparecchiature in un settore di particolare rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.
Secondo il Collegio, tali "condivisibili principi" vanno riconosciuti anche in sede penale posto che, in caso contrario si creerebbe un'evidente ed irragionevole distonia (in particolare tra i settori civile, amministrativo e penale) nella parte in cui l'onere della prova del funzionamento dell'etilometro spetterebbe alla pubblica amministrazione in sede civile e all'imputato in sede penale.
Pertanto, la parte che allega un fatto (nella specie: superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità.
L'onere della prova dell'imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro.
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